A partire dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura delle scuole, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire, per assistere i figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età), al congedo parentale retribuito COVID-19. Tale congedo non può essere superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati, coperto da contribuzione figurativa. Il lavoratore può inoltre decidere di astenersi dal lavoro, per assistere i figli di età compresa tra 12 e 16 anni, per il medesimo periodo (15 giorni, continuativi o frazionati) senza alcuna indennità e senza copertura.
Il 15 aprile L’Inps ha emanato un messaggio per illustrare nel dettaglio i casi di compatibilità e incompatibilità del congedo con altre tipologie di permessi o congedi.
Compatibilità e limitazioni
Entrambi i genitori, alternativamente (quindi non negli stessi giorni), possono beneficiare del congedo COVID-19, per un totale complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni da godere esclusivamente a giornate intere con le stesse modalità del congedo parentale ordinario.
Il congedo di 15 giorni non spetta per ciascun figlio, ma per nucleo familiare. A riguardo, l’Inps ha precisato che il nucleo familiare del genitore richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare solo se risiedono nella stessa abitazione, anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Di conseguenza, i coniugi separati o divorziati costituiscono due nuclei diversi qualora abbiano due diverse residenze oppure sia stato disposto l’affido esclusivo del/i minore/i ad uno solo dei genitori (in tal caso, può godere del congedo solo il genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore).
Fatte tali precisazioni, si elencano qui le compatibilità del congedo parentale COVID-19 con altri permessi. Per qualsiasi informazione non esitare a contattare il nostro ufficio più vicino a te.
Il congedo parentale COVID-19 è compatibile con:
- Lavoro agile dell’altro genitore
- Permessi Legge n. 104/1992
- Ferie dell’altro genitore
- Maternità/Paternità dell’altro genitore
- Malattia dell’altro genitore
- Indennità “600 euro”
- Part-time e lavoro intermittente dell’altro genitore
- Aspettativa non retribuita dell’altro genitore
- Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19
Il congedo parentale COVID-19 NON è compatibile con:
- Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
- Congedo parentale
- Riposi giornalieri della madre o del padre (c.d. riposi per allattamento)
- Congedo COVID-19
- Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
- Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa