Il Ministero dello sviluppo e dell’economia ha, di recente, fornito una serie di precisazioni riguardanti l’applicazione di alcune disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità”, con riferimento a specifici adempimenti da assolvere presso la Camera di commercio. In particolare sulla sospensione e il differimento dei termini previsti dai citati Decreti per le procedure e gli adempimenti presso le Camere di commercio.
- la sospensione dei termini pendenti, o iniziati successivamente, alla data del 23 febbraio 2020 è operativa fino al 15 maggio 2020. Tale sospensione vale per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti e pertanto sia per gli utenti, o contribuenti, che per le Amministrazioni
- la citata sospensione agisce come una parentesi temporale a seguito della quale, per il calcolo del decorso dei termini normativamente previsti i giorni dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 non si devono considerare
- le imprese che hanno interrotto l’attività:
- per obbligo (in base alle Ordinanze), non devono effettuare alcuna comunicazione alla Camera di commercio
- a seguito della situazione creatasi sono tenute a presentare la denuncia REA. Tale adempimento potrà comunque essere effettuato alla ripresa dell’attività;
- il nuovo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è applicabile, oltre che alle Spa, anche alle Srl e alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote
- la proroga al 30 giugno 2020 riguarda anche alcuni adempimenti ambientali
- la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione o contenzioso riguarda anche l’operato delle Camere di commercio.
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